Art. 64

Contitolari del trattamento

In vigore dal 12 ott 2017
Contitolari del trattamento 1.   Allorché l’EPPO insieme a uno o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. 2.   L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato. 3.   Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
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Contitolari del trattamento (Art. 64 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo