Art. 66
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
In vigore dal 12 ott 2017
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella dell’EPPO, che abbia accesso a dati personali operativi non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dall’EPPO, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea.
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