Art. 58
Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato
In vigore dal 12 ott 2017
Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato
1. L’EPPO mette a disposizione dell’interessato almeno le informazioni seguenti:
a)
l’identità e i dati di contatto dell’EPPO;
b)
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
c)
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali operativi;
d)
il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;
e)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere all’EPPO l’accesso ai dati personali operativi e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, l’EPPO fornisce all’interessato, in casi specifici, le ulteriori informazioni per consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato seguenti:
a)
la base giuridica per il trattamento;
b)
il periodo di conservazione dei dati personali operativi oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
c)
se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali operativi, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
d)
se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali operativi siano raccolti all’insaputa dell’interessato.
3. L’EPPO può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all’interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:
a)
non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b)
non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
c)
proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell’Unione europea;
d)
proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell’Unione europea;
e)
proteggere i diritti e le libertà altrui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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