Art. 57
Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato
In vigore dal 12 ott 2017
Comunicazioni e modalità per l’esercizio dei diritti dell’interessato
1. L’EPPO adotta misure ragionevoli per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui all’. Effettua le comunicazioni con riferimento agli , da 59 a 62 e 75 relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale, il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.
2. L’EPPO agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 58 a 62.
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell’interessato, l’EPPO informa quest’ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.
4. L’EPPO provvede affinché le informazioni di cui all’ ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli , da 59 a 62 e 75 siano gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l’EPPO può:
a)
addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; o
b)
rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe all’EPPO l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
5. Qualora l’EPPO nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli o 61, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato.
Storico versioni
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