Art. 56
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
In vigore dal 12 ott 2017
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione dell’EPPO basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Storico versioni
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