Art. 56

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

In vigore dal 12 ott 2017
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione dell’EPPO basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (Art. 56 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo