Art. 54
Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione
In vigore dal 12 ott 2017
Trasmissione di dati personali operativi a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione
1. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare dell’, l’EPPO trasmette dati personali operativi a un’altra istituzione, un altro organo o ufficio, o un’altra agenzia dell’Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo, ufficio o agenzia dell’Unione.
2. Se i dati personali operativi sono trasmessi su richiesta dell’altra istituzione, dell’altro organo o ufficio, o dell’altra agenzia dell’Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.
L’EPPO è tenuta a verificare la competenza dell’altra istituzione, dell’altro organo o ufficio, o dell’altra agenzia dell’Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati personali operativi. Qualora emergano dubbi su tale necessità, l’EPPO chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.
L’altra istituzione, l’altro organo o ufficio, o l’altra agenzia dell’Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati personali operativi.
3. Nel procedere al trattamento dei dati personali l’altra istituzione, l’altro organo o ufficio, o l’altra agenzia dell’Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.
Storico versioni
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