Art. 52

Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali

In vigore dal 12 ott 2017
Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali 1.   L’EPPO differenzia, nella misura del possibile, i dati personali operativi fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali. 2.   L’EPPO prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali operativi inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, l’EPPO verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali operativi prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, l’EPPO correda tutte le trasmissioni di dati personali operativi delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali operativi, e la misura in cui essi sono aggiornati. 3.   Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali operativi inesatti o che sono stati trasmessi dati personali operativi illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali operativi devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali (Art. 52 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo