Art. 50

Termini per la conservazione dei dati personali operativi

In vigore dal 12 ott 2017
Termini per la conservazione dei dati personali operativi 1.   L’EPPO verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali operativi trattati. Al più tardi, tale verifica è effettuata al massimo tre anni dopo il primo trattamento dei dati personali operativi e successivamente ogni tre anni. Se i dati personali operativi sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati. 2.   I dati personali operativi trattati dall’EPPO non sono conservati oltre cinque anni a decorrere dal momento in cui è diventata definitiva una decisione di assoluzione nell’ambito di un caso; qualora l’imputato sia stato condannato, i termini sono prorogati fino a che la sanzione irrogata venga eseguita o non possa più essere eseguita secondo il diritto dello Stato membro di condanna. 3.   Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 2, l’EPPO verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all’espletamento dei suoi compiti. I motivi dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali operativi, questi sono automaticamente cancellati.
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Termini per la conservazione dei dati personali operativi (Art. 50 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo