Art. 74

Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 12 ott 2017
Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati 1.   In caso di violazione dei dati personali, l’EPPO notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno: a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte dell’EPPO per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 3.   Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 4.   L’EPPO documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo. 5.   Qualora la violazione dei dati personali riguardi dati personali che sono stati trasmessi da o a un altro titolare del trattamento, l’EPPO comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 a tale titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo.
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