Art. 73

Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi

In vigore dal 12 ott 2017
Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi 1.   L’EPPO, tenuto conto dello stato dell’arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi di cui all’. 2.   Con riguardo al trattamento automatizzato, l’EPPO, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a: a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento (controllo dell’accesso alle attrezzature); b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati); c) impedire che i dati personali operativi siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione); d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell’utente); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali operativi cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso (controllo dell’accesso ai dati); f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali operativi utilizzando la trasmissione di dati (controllo della trasmissione); g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali operativi sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell’introduzione e la persona che l’ha effettuata (controllo dell’introduzione); h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante i trasferimenti di dati personali operativi o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto); i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero); j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).
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Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi (Art. 73 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo