Art. 72
Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 12 ott 2017
Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati
1. L’EPPO consulta il garante europeo della protezione dei dati prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:
a)
una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’ indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dall’EPPO per attenuare il rischio; o
b)
il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.
3. L’EPPO trasmette al garante europeo della protezione dei dati la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’ e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell’interessato e delle relative garanzie.
4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo violi il presente regolamento, in particolare qualora l’EPPO non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto all’EPPO sulla base dei poteri di cui dispone ai sensi dell’. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il garante europeo della protezione dei dati informa l’EPPO di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1939:oj#art-72