Art. 78
Posizione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 12 ott 2017
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. L’EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. L’EPPO sostiene il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’ fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti, fornendogli altresì accesso ai dati personali e ai trattamenti, e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. L’EPPO provvede affinché il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal collegio per l’adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al procuratore capo europeo.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 45/2001.
5. Il collegio adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.
6. L’EPPO fornisce al responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessari all’esercizio delle sue funzioni.
7. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all’obbligo di riservatezza ai sensi dell’.
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