Art. 108

Riservatezza e segreto professionale

In vigore dal 12 ott 2017
Riservatezza e segreto professionale 1.   I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale dell’EPPO, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione dell’EPPO ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati hanno l’obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell’Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dall’EPPO. 2.   Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell’EPPO a livello nazionale ha l’obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile. 3.   L’obbligo della riservatezza permane per le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell’attività. 4.   L’obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell’Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dall’EPPO, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche. 5.   Le indagini svolte sotto l’autorità dell’EPPO sono protette dalle norme sul segreto professionale previste dal diritto applicabile dell’Unione. Qualsiasi persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni dell’EPPO è tenuta al segreto professionale ai sensi del diritto nazionale applicabile.
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Riservatezza e segreto professionale (Art. 108 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo