Art. 104
Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali
In vigore dal 12 ott 2017
Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali
1. Gli accordi di lavoro di cui all’, paragrafo 3, con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’EPPO.
2. L’EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze operative dell’EPPO.
3. Gli accordi internazionali con uno o più paesi terzi conclusi dall’Unione o cui l’Unione ha aderito a norma dell’articolo 218 TFUE in ambiti di competenza dell’EPPO, come gli accordi internazionali riguardanti la cooperazione in materia penale tra l’EPPO e tali paesi terzi, sono vincolanti per l’EPPO.
4. In mancanza di accordo a norma del paragrafo 3, gli Stati membri riconoscono, se permesso dal pertinente accordo internazionale multilaterale e fatta salva l’accettazione del paese terzo, e notificano, ove applicabile, che l’EPPO è l’autorità competente ad attuare gli accordi internazionali multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica degli accordi stessi, ove necessario e possibile.
Gli Stati membri possono inoltre notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione di altri accordi internazionali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi.
5. In mancanza di un accordo a norma del paragrafo 3 del presente articolo o di un riconoscimento a norma del paragrafo 4 del presente articolo, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può, conformemente all’, paragrafo 1, disporre dei poteri di un procuratore nazionale o di un membro della magistratura del suo Stato membro per richiedere assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi, sulla base di accordi internazionali conclusi da detto Stato membro o del diritto nazionale applicabile e, ove richiesto, tramite le autorità nazionali competenti. In tal caso, il procuratore europeo delegato informa e si adopera, ove opportuno, per ottenere il consenso delle autorità dei paesi terzi a che le prove raccolte su tale base saranno utilizzate dall’EPPO ai fini del presente regolamento. In ogni caso, il paese terzo è debitamente informato che il destinatario finale della risposta alla richiesta è l’EPPO.
Laddove l’EPPO non possa esercitare le sue funzioni sulla base di un accordo internazionale pertinente ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, essa può richiedere altresì assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità di paesi terzi in un caso specifico e nei limiti della sua competenza materiale. L’EPPO è tenuta a soddisfare le condizioni eventualmente stabilite da dette autorità relativamente all’uso delle informazioni da esse fornite su tale base.
6. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, l’EPPO può fornire, su richiesta, alle autorità competenti di paesi terzi o alle organizzazioni internazionali, a fini di indagini o di prova in indagini penali, informazioni o prove di cui sia già in possesso. Previa consultazione della camera permanente, il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide in merito al trasferimento delle informazioni o prove conformemente al diritto nazionale del suo Stato membro e al presente regolamento.
7. Qualora sia necessario richiedere l’estradizione di una persona, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può chiedere all’autorità competente del suo Stato membro di emettere una richiesta di estradizione in conformità dei trattati applicabili e/o del diritto nazionale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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