Art. 49
Trattamento dei dati personali operativi
In vigore dal 12 ott 2017
Trattamento dei dati personali operativi
1. L’EPPO tratta i dati personali operativi con procedimenti automatizzati o in casellari manuali strutturati in conformità del presente regolamento e solo per le finalità seguenti:
a)
svolgimento di indagini penali e dell’azione penale ai sensi del presente regolamento; o
b)
scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione ai sensi del presente regolamento; o
c)
cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente regolamento.
2. Le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati nell’indice di cui all’, paragrafo 4, lettera b), dall’EPPO per ciascuna finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono indicate in un allegato in conformità del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di elencare le categorie di dati personali seguenti e le categorie di interessati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché di aggiornare tale elenco per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.
Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’ si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
4. L’EPPO può trattare temporaneamente i dati personali operativi al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Agendo su proposta del procuratore capo europeo e previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, il collegio precisa ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati personali, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai dati e il relativo utilizzo, nonché i termini per la loro conservazione e cancellazione.
5. L’EPPO tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l’autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.
6. Quando applica gli articoli da 57 a 62, l’EPPO, se del caso, agisce in conformità del diritto processuale nazionale per quanto riguarda l’obbligo di fornire informazioni all’interessato e alla possibilità di escludere, limitare o ritardare tali informazioni. Se del caso, il procuratore europeo delegato consulta altri procuratori europei delegati interessati dal caso, prima di adottare una decisione riguardo agli articoli da 57 a 62.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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