Art. 47
Principi relativi al trattamento di dati personali
In vigore dal 12 ott 2017
Principi relativi al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a)
trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»);
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché l’EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati («limitazione delle finalità»);
c)
adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e)
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché l’EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l’attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento («limitazione della conservazione»);
f)
trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. L’EPPO è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione») in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
3. Il trattamento da parte dell’EPPO per una qualsiasi delle finalità di cui all’, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi, è consentito nella misura in cui:
a)
l’EPPO è autorizzata a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al presente regolamento; e
b)
il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione; e
c)
se del caso, l’utilizzo dei dati personali operativi non è vietato dal diritto processuale nazionale applicabile alle misure investigative adottate a norma dell’. Il diritto processuale nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.
Storico versioni
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