Art. 47

Principi relativi al trattamento di dati personali

In vigore dal 12 ott 2017
Principi relativi al trattamento di dati personali 1.   I dati personali sono: a) trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché l’EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati («limitazione delle finalità»); c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché l’EPPO fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l’attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento («limitazione della conservazione»); f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2.   L’EPPO è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione») in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. 3.   Il trattamento da parte dell’EPPO per una qualsiasi delle finalità di cui all’, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi, è consentito nella misura in cui: a) l’EPPO è autorizzata a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al presente regolamento; e b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione; e c) se del caso, l’utilizzo dei dati personali operativi non è vietato dal diritto processuale nazionale applicabile alle misure investigative adottate a norma dell’. Il diritto processuale nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.
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Principi relativi al trattamento di dati personali (Art. 47 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo