Art. 45
Fascicoli dell’EPPO
In vigore dal 12 ott 2017
Fascicoli dell’EPPO
1. Quando l’EPPO decide di avviare un’indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.
Il fascicolo contiene tutte le informazioni e le prove a disposizione del procuratore europeo delegato relative a un’indagine o azione penale dell’EPPO.
Una volta aperta l’indagine, le informazioni del registro di cui all’, paragrafo 4, lettera a), diventano parte del fascicolo.
2. Il fascicolo è gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.
Il regolamento interno dell’EPPO può includere norme relative all’organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento dell’EPPO quale ufficio unico. L’accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento è concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto dello Stato membro del procuratore.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell’EPPO include tutte le informazioni e le prove del fascicolo che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all’ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali operativi contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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