Art. 43
Accesso dell’EPPO alle informazioni
In vigore dal 12 ott 2017
Accesso dell’EPPO alle informazioni
1. I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.
2. L’EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.
Storico versioni
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