Art. 43 · Accesso dell’EPPO alle informazioni

Art. 43

Accesso dell’EPPO alle informazioni

In vigore dal 12 ott 2017
Accesso dell’EPPO alle informazioni 1.   I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all’attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche. 2.   L’EPPO può inoltre esigere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza e conservata nelle banche dati e nei registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.
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