Art. 41
Portata dei diritti degli indagati e degli imputati
In vigore dal 12 ott 2017
Portata dei diritti degli indagati e degli imputati
1. Le attività dell’EPPO si svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e degli imputati sanciti dalla Carta, in particolare il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.
2. Chiunque sia indagato o imputato in un procedimento penale dell’EPPO gode almeno dei diritti procedurali stabiliti dal diritto dell’Unione, comprese le direttive relative ai diritti degli indagati e degli imputati nel quadro di un processo penale, quali attuate dal diritto nazionale, tra cui:
a)
il diritto all’interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE;
b)
il diritto all’informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE;
c)
il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, come previsto dalla direttiva 2013/48/UE;
d)
il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/343;
e)
il diritto al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/1919.
3. Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l’indagato, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell’EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l’audizione di periti e l’escussione di testimoni, nonché di chiedere che l’EPPO ottenga tali misure per conto della difesa.
Storico versioni
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