Art. 42
Controllo giurisdizionale
In vigore dal 12 ott 2017
Controllo giurisdizionale
1. Gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Lo stesso vale per la mancata adozione da parte dell’EPPO di atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi la cui adozione era obbligatoria ai sensi del presente regolamento.
2. Conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale su:
a)
la validità degli atti procedurali dell’EPPO nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell’Unione;
b)
l’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento;
c)
l’interpretazione degli del presente regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali competenti.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni dell’EPPO di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, sono soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE.
4. Conformemente all’articolo 268 TFUE, la Corte di giustizia è competente in eventuali controversie relative al risarcimento dei danni causati dall’EPPO.
5. Conformemente all’articolo 272 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a clausole compromissorie contenute in contratti conclusi dall’EPPO.
6. Conformemente all’articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia è competente per eventuali controversie relative a questioni connesse al personale.
7. La Corte di giustizia è competente per la rimozione del procuratore capo europeo o dei procuratori europei a norma, rispettivamente, dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 5.
8. Conformemente all’articolo 263, quarto comma, TFUE il presente articolo lascia impregiudicato il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia delle decisioni dell’EPPO che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII, e delle decisioni dell’EPPO che non sono atti procedurali, quali le decisioni dell’EPPO riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.
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