Art. 40
Procedure semplificate di azione penale
In vigore dal 12 ott 2017
Procedure semplificate di azione penale
1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l’indagato, il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 1, di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
Qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima, il procuratore europeo delegato incaricato del caso si consulta con le autorità nazionali incaricate dell’azione penale prima di proporre l’applicazione di una procedura semplificata di azione penale.
2. La camera permanente adotta una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei motivi seguenti:
a)
la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato;
b)
la volontà dell’indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita;
c)
la conformità dell’uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base dell’EPPO di cui al presente regolamento.
Il collegio adotta direttive per l’applicazione di tali motivi conformemente all’, paragrafo 2.
3. Se la camera permanente è d’accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all’adempimento dei termini convenuti con l’indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.
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