Art. 38

Disposizione dei beni confiscati

In vigore dal 12 ott 2017
Disposizione dei beni confiscati Qualora, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresa la legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), l’organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza dell’EPPO o i relativi proventi, di tali beni o proventi si dispone in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale disposizione non pregiudica i diritti dell’Unione o di altre vittime al risarcimento del danno subito.
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Disposizione dei beni confiscati (Art. 38 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo