Art. 37

Prove

In vigore dal 12 ott 2017
Prove 1.   Le prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell’EPPO o dall’imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro. 2.   Il presente regolamento non pregiudica la facoltà dell’organo giurisdizionale di merito di valutare liberamente le prove presentate dall’imputato o dai procuratori dell’EPPO.
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Prove (Art. 37 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo