Art. 35
Chiusura delle indagini
In vigore dal 12 ott 2017
Chiusura delle indagini
1. Quando ritiene che l’indagine sia giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato incaricato del caso presenta, al procuratore europeo incaricato della supervisione, una relazione contenente una sintesi del caso e un progetto di decisione di esercitare o no l’azione penale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o di valutare un rinvio del caso, un’archiviazione o una procedura semplificata di azione penale ai sensi degli o 40. Il procuratore europeo incaricato della supervisione trasmette tali documenti alla camera permanente competente, corredandoli, ove lo ritenga necessario, della propria valutazione. Se la camera permanente, a norma dell’, paragrafo 3, decide conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, quest’ultimo procede di conseguenza.
2. Qualora, sulla base delle relazioni ricevute, ritenga di non decidere conformemente a quanto proposto dal procuratore europeo delegato, la camera permanente procede, ove necessario, a un proprio riesame del fascicolo prima di adottare una decisione definitiva o di impartire ulteriori istruzioni al procuratore europeo delegato.
3. Se del caso, la relazione del procuratore europeo delegato motiva altresì in modo sufficiente l’opportunità di portare un caso in giudizio dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui ha sede, ovvero, a norma dell’, paragrafo 4, a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro competente a conoscere del caso.
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