Art. 10
Camere permanenti
In vigore dal 12 ott 2017
Camere permanenti
1. Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell’EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell’EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell’EPPO.
Il regolamento interno dell’EPPO assicura un’equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento dell’EPPO, istituisce procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di deviare dal principio dell’assegnazione casuale.
2. La camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano l’attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell’, paragrafo 2.
3. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:
a)
portare un caso in giudizio a norma dell’, paragrafi 1, 3 e 4;
b)
archiviare un caso a norma dell’, paragrafo 1, lettere da a) a g);
c)
applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell’;
d)
rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell’, paragrafi 1, 2, 3 o 6;
e)
riaprire un’indagine a norma dell’, paragrafo 2.
4. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:
a)
incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un’indagine conformemente alle disposizioni dell’, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un’indagine;
b)
incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione a norma dell’, paragrafo 6, qualora il caso non sia stato avocato;
c)
deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell’, paragrafo 2;
d)
assegnare un caso a norma dell’, paragrafo 3;
e)
riassegnare un caso a norma dell’, paragrafo 5, o dell’, paragrafo 3;
f)
approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l’indagine a norma dell’, paragrafo 4.
5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l’indagine o l’azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine o dell’azione penale, nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.
6. La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.
Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.
7. La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente articolo, e in quest’ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell’, paragrafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce orientamenti al fine di assicurare l’applicazione coerente all’interno dell’EPPO.
La camera permanente informa il procuratore capo europeo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisionale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detta riesaminare Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell’opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle circostanze di cui all’, paragrafo 3.
La decisione di delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell’, paragrafo 7.
Per garantire l’applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all’uso delle deleghe.
8. Il regolamento interno dell’EPPO autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.
Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo.
9. Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un’indagine o un’azione penale a norma dell’, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del paragrafo 7 del presente articolo, sull’assegnazione e la riassegnazione di cui all’, paragrafi 3, 4 e 5, e all’, paragrafo 6, e sull’opportunità di rinviare un caso a giudizio (, paragrafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l’esame del caso e in situazioni di cui all’, paragrafo 8.
Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.
10. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno dell’EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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