Art. 33

Arresto preventivo e consegna transnazionale

In vigore dal 12 ott 2017
Arresto preventivo e consegna transnazionale 1.   Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può disporre o chiedere l’arresto o la detenzione preventiva dell’indagato o dell’imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi. 2.   Qualora sia necessario procedere all’arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo emette o chiede all’autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI (21).
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Arresto preventivo e consegna transnazionale (Art. 33 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo