Art. 32

Esecuzione delle misure assegnate

In vigore dal 12 ott 2017
Esecuzione delle misure assegnate Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza. Si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, a meno che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.
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Esecuzione delle misure assegnate (Art. 32 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo