Art. 31
Indagini transfrontaliere
In vigore dal 12 ott 2017
Indagini transfrontaliere
1. I procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno Stato membro diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo decide in merito all’adozione della misura necessaria e la assegna a un procuratore europeo delegato avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.
2. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all’. La giustificazione e l’adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più procuratori europei delegati di un altro Stato membro, il procuratore europeo delegato incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.
3. Se per la misura è richiesta un’autorizzazione giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, quest’ultimo ottiene tale autorizzazione conformemente al diritto di detto Stato membro.
In caso di rifiuto dell’autorizzazione giudiziaria per la misura assegnata, il procuratore europeo delegato incaricato del caso ritira l’assegnazione.
Tuttavia, se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest’ultimo ottiene l’autorizzazione e la trasmette congiuntamente all’assegnazione.
4. Il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza intraprende la misura assegnata o ne dà incarico all’autorità nazionale competente.
5. Se il procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza ritiene che:
a)
l’assegnazione sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
b)
la misura non possa essere intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione per motivi giustificati e oggettivi;
c)
una misura alternativa, ma meno intrusiva, consenta di conseguire gli stessi risultati della misura assegnata; o
d)
la misura assegnata non esista o non sarebbe disponibile in un caso nazionale analogo ai sensi del diritto del suo Stato membro;
informa il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione e consulta il procuratore europeo delegato incaricato del caso per risolvere la questione a livello bilaterale.
6. Se la misura assegnata non esiste in una situazione puramente interna, ma sarebbe disponibile in una situazione transfrontaliera disciplinata da strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera, i procuratori europei delegati interessati di concerto con i procuratori europei incaricati della supervisione, possono ricorrere a tali strumenti.
7. Qualora i procuratori europei delegati non possano risolvere la questione entro sette giorni lavorativi e l’assegnazione sia mantenuta, la questione è sottoposta alla camera permanente competente. Lo stesso vale nel caso in cui la misura assegnata non sia intrapresa entro il termine fissato nell’assegnazione o entro un termine ragionevole.
8. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati dal caso, e successivamente decide, senza indebito ritardo e conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento, se ed entro quale termine la misura necessaria, o una misura sostitutiva, è adottata dal procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza, e comunica tale decisione ai suddetti procuratori europei delegati tramite il procuratore europeo competente.
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