Art. 30

Misure investigative e altre misure

In vigore dal 12 ott 2017
Misure investigative e altre misure 1.   Almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative seguenti: a) perquisizione di locali, terreni, mezzi di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi informatici, nonché qualsiasi misura cautelare necessaria a preservarne l’integrità o a evitare la perdita o l’inquinamento di prove; b) produzione di qualsiasi oggetto o documento pertinente in originale o in altra forma specificata; c) ottenere la produzione di dati informatici archiviati, cifrati o decifrati, in originale o in altra forma specificata, inclusi i dati relativi al conto bancario e i dati relativi al traffico, ad eccezione dei dati specificamente conservati conformemente al diritto nazionale ai sensi dell’, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); d) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente, ove vi sia motivo di ritenere che il proprietario o chi possiede o ha il controllo di detti proventi o strumenti di reato si adopererà per vanificare il provvedimento di confisca; e) intercettazione delle comunicazioni elettroniche di cui l’indagato o l’imputato è destinatario o mittente, su ogni mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dall’indagato o dall’imputato; f) tracciamento e rintracciamento di un oggetto mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci. 2.   Fatto salvo l’, le misure investigative di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggette a condizioni conformemente al diritto nazionale applicabile se il diritto nazionale contiene restrizioni specifiche che si applicano con riguardo a categorie specifiche di persone o di professionisti giuridicamente vincolati a un obbligo di riservatezza. 3.   Le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere c), e) e f), del presente articolo possono essere soggette a ulteriori condizioni, comprese limitazioni, previste dal diritto nazionale applicabile. In particolare, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo a specifici reati gravi. Lo Stato membro che intende avvalersi di tale limitazione notifica all’EPPO il pertinente elenco di specifici reati gravi in conformità dell’. 4.   I procuratori europei delegati sono autorizzati a chiedere o a disporre, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, qualsiasi altra misura del loro Stato membro che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. 5.   I procuratori europei delegati possono disporre le misure di cui ai paragrafi 1 e 4 soltanto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le misure specifiche in questione possano fornire informazioni o prove utili all’indagine, e qualora non sia disponibile alcuna misura meno intrusiva che consenta di conseguire lo stesso obiettivo. Le procedure e le modalità per l’adozione delle misure sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.
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Misure investigative e altre misure (Art. 30 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo