Art. 26
Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all’interno dell’EPPO
In vigore dal 12 ott 2017
Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all’interno dell’EPPO
1. Se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell’EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, fatte salve le norme di cui all’, paragrafi 2 e 3, avvia un’indagine e lo annota nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
2. Se, a seguito della verifica effettuata a norma dell’, paragrafo 6, l’EPPO decide di avviare un’indagine, essa ne informa senza indebito ritardo l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa in conformità dell’, paragrafi 1 o 2.
3. Se un procuratore europeo delegato non ha avviato alcuna indagine, la camera permanente cui è stato assegnato il caso incarica, alle condizioni di cui al paragrafo 1, un procuratore europeo delegato di avviarne una.
4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell’attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell’EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un’indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a)
il luogo di residenza abituale dell’indagato o dell’imputato;
b)
la nazionalità dell’indagato o dell’imputato;
c)
il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.
5. Finché non sia deciso di esercitare l’azione penale ai sensi dell’, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:
a)
riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;
b)
riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato,
se tali decisioni sono nell’interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.
7. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un’indagine.
Storico versioni
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