Art. 39

Archiviazione del caso

In vigore dal 12 ott 2017
Archiviazione del caso 1.   Se l’esercizio dell’azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, la camera permanente decide, sulla base di una relazione fornita dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente all’, paragrafo 1, di archiviare il caso nei confronti di una persona per uno dei motivi seguenti: a) morte dell’indagato o dell’imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata; b) infermità mentale dell’indagato o dell’imputato; c) amnistia concessa all’indagato o all’imputato; d) immunità concessa all’indagato o all’imputato, a meno che non sia stata revocata; e) scadenza del termine legale nazionale per l’esercizio dell’azione penale; f) pronuncia del provvedimento definitivo nei confronti dell’indagato o dell’imputato in relazione ai medesimi fatti; g) mancanza di prove pertinenti. 2.   Una decisione ai sensi del paragrafo 1 non preclude ulteriori indagini sulla base di nuovi fatti che non erano noti all’EPPO al momento della decisione e che diventano noti successivamente alla stessa. La decisione di riaprire le indagini sulla base di tali nuovi fatti è adottata dalla camera permanente competente. 3.   Qualora sia competente ai sensi dell’, paragrafo 3, l’EPPO archivia un caso soltanto previa consultazione delle autorità nazionali dello Stato membro di cui all’, paragrafo 6. Se del caso, la camera permanente rinvia il caso alle autorità nazionali competenti a norma dell’, paragrafi 6, 7 e 8. Lo stesso vale qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima. 4.   Se il caso è archiviato, l’EPPO dà comunicazione ufficiale di tale archiviazione alle autorità nazionali competenti e informa le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime di reato. I casi archiviati possono inoltre essere rinviati all’OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti ai fini del recupero o di un seguito amministrativo di altro tipo.
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Archiviazione del caso (Art. 39 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo