Art. 25
Esercizio della competenza dell’EPPO
In vigore dal 12 ott 2017
Esercizio della competenza dell’EPPO
1. L’EPPO esercita la sua competenza avviando un’indagine a norma dell’ o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell’. Se l’EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa.
2. Qualora un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’ abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10 000 EUR, l’EPPO può esercitare la sua competenza soltanto se:
a)
il caso ha ripercussioni a livello dell’Unione che richiedono lo svolgimento di un’indagine da parte dell’EPPO; oppure
b)
possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell’Unione, ovvero membri delle istituzioni dell’Unione.
Se del caso, l’EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell’Unione per stabilire se siano soddisfatti i criteri di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
3. L’EPPO si astiene dall’esercitare la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’ e, previa consultazione con le autorità nazionali competenti, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime a norma dell’ se:
a)
la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, è equivalente o meno severa della sanzione massima per il reato indissolubilmente connesso di cui all’, paragrafo 3, a meno che quest’ultimo reato non sia stato strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell’, paragrafo 1; o
b)
vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione causato da un reato di cui all’ non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima.
La lettera b) del primo comma del presente paragrafo non si applica ai reati di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e d), della direttiva (UE) 2017/1371 quale attuata dal diritto nazionale.
4. L’EPPO può, con il consenso delle autorità nazionali competenti, esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all’, in casi che ne sarebbero altrimenti esclusi per effetto dell’applicazione del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo qualora appaia che l’EPPO sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale.
5. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la sua competenza.
6. In caso di disaccordo tra l’EPPO e le procure nazionali sulla questione se la condotta criminosa rientri nel campo di applicazione dell’, paragrafi 2 o 3, o dell’, paragrafi 2 o 3, le autorità nazionali competenti a decidere sull’attribuzione delle competenze per l’esercizio dell’azione penale a livello nazionale decidono chi è competente per indagare il caso. Gli Stati membri specificano l’autorità nazionale che decide sull’attribuzione della competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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