Art. 9

Collegio

In vigore dal 12 ott 2017
Collegio 1.   Il collegio dell’EPPO è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione. 2.   Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell’EPPO. Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale dell’EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento. Il collegio non adotta decisioni operative in singoli casi. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce le modalità dell’esercizio delle attività di controllo generale e dell’adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale ai sensi del presente articolo. 3.   Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell’EPPO, il collegio istituisce le camere permanenti. 4.   Il collegio adotta il regolamento interno dell’EPPO in conformità dell’ e stabilisce le responsabilità per l’esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell’EPPO. 5.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio adotta decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.
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