Art. 7

Relazioni

In vigore dal 12 ott 2017
Relazioni 1.   Ogni anno l’EPPO elabora e rende pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione. 2.   Una volta l’anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali degli Stati membri su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali dell’EPPO, fatto salvo l’obbligo del segreto e della riservatezza che incombe all’EPPO per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere sostituito da uno dei sostituti del procuratore capo europeo per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.
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Relazioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo