Art. 5
Principi fondamentali delle attività
In vigore dal 12 ott 2017
Principi fondamentali delle attività
1. L’EPPO garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta.
2. Tutte le attività dell’EPPO sono svolte nel rispetto dei principi dello stato di diritto e della proporzionalità.
3. Le indagini e le azioni penali a nome dell’EPPO sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell’, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.
4. L’EPPO svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.
5. L’EPPO avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo.
6. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO. Qualsiasi azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione.
Storico versioni
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