Art. 4

Compiti

In vigore dal 12 ott 2017
Compiti L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Compiti (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo