Art. 13

Procuratori europei delegati

In vigore dal 12 ott 2017
Procuratori europei delegati 1.   I procuratori europei delegati agiscono per conto dell’EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio, in aggiunta e fatti salvi i poteri specifici e lo status conferiti loro e alle condizioni stabilite dal presente regolamento. I procuratori europei delegati sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione. I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale. 2.   In ciascuno Stato membro sono presenti due o più procuratori europei delegati. Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all’interno di ciascuno Stato membro. 3.   I procuratori europei delegati possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali, a condizione che ciò non impedisca loro di assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Essi informano il procuratore europeo incaricato della supervisione in merito a tali funzioni. Qualora in un qualsiasi momento un procuratore europeo delegato non possa svolgere le sue funzioni di procuratore europeo delegato in ragione dell’esercizio delle funzioni di procuratore nazionale, ne informa il procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale si consulta con la procura nazionale competente per stabilire se debbano prevalere le funzioni di cui al presente regolamento. Il procuratore europeo può proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato dello stesso Stato membro o svolgere l’indagine egli stesso a norma dell’, paragrafi 3 e 4.
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Procuratori europei delegati (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo