Art. 21

Regolamento interno dell’EPPO

In vigore dal 12 ott 2017
Regolamento interno dell’EPPO 1.   L’organizzazione del lavoro dell’EPPO è disciplinata dal suo regolamento interno. 2.   Una volta istituita l’EPPO, il procuratore capo europeo elabora senza ritardo una proposta di regolamento interno dell’EPPO che il collegio deve adottare a maggioranza dei due terzi. 3.   Le modifiche al regolamento interno possono essere proposte da qualsiasi procuratore europeo e sono adottate su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi.
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Regolamento interno dell’EPPO (Art. 21 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo