Art. 23

Competenza territoriale e personale dell’EPPO

In vigore dal 12 ott 2017
Competenza territoriale e personale dell’EPPO L’EPPO è competente per i reati di cui all’ se tali reati: a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri; b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.
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Competenza territoriale e personale dell’EPPO (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo