Art. 24
Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni
In vigore dal 12 ott 2017
Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni
1. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano senza indebito ritardo all’EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell’, dell’, paragrafi 2 e 3.
2. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato in relazione al quale l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi dell’ e dell’, paragrafi 2 e 3, o qualora, in qualsiasi momento successivo all’avvio di un’indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un’indagine riguardi un reato, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l’EPPO, di modo che quest’ultima possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione ai sensi dell’.
3. Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato quale definito all’ e ritiene che l’EPPO, conformemente all’, paragrafo 3, non possa esercitare la sua competenza, ne informa l’EPPO.
4. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
5. L’EPPO è altresì informata, in conformità dei paragrafi 1 e 2del presente articolo, dei casi in cui non sia possibile valutare se siano soddisfatti i criteri di cui all’, paragrafo 2.
6. Le informazioni fornite all’EPPO sono registrate e verificate conformemente al suo regolamento interno. La verifica valuta se, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, vi siano motivi per avviare un’indagine o per esercitare il diritto di avocazione.
7. Se, a seguito della verifica, l’EPPO decide che non vi sono motivi per avviare un’indagine ai sensi dell’ o per esercitare il suo diritto di avocazione ai sensi dell’, si procede all’annotazione della motivazione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.
L’EPPO informa l’autorità che ha segnalato la condotta criminosa ai sensi dei paragrafi 1 o 2, nonché le vittime di reato e, ove previsto dal diritto nazionale, altre persone che hanno segnalato la condotta criminosa.
8. Se l’EPPO viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, essa ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti.
9. In casi specifici, l’EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri. Le informazioni richieste possono riguardare violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell’Unione, diverse da quelle di competenza dell’EPPO ai sensi dell’, paragrafo 2.
10. L’EPPO può richiedere ulteriori informazioni per consentire al collegio di emanare, ai sensi dell’, paragrafo 2, direttive generali sull’interpretazione dell’obbligo di informare l’EPPO in merito ai casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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