Art. 20

Regime amministrativo provvisorio dell’EPPO

In vigore dal 12 ott 2017
Regime amministrativo provvisorio dell’EPPO 1.   Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell’EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può: a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto e dal regime applicabile all’autorità che ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo dell’EPPO, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell’; b) offrire assistenza all’EPPO, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative dell’EPPO sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim. 2.   Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’EPPO e può concludere contratti, compresi quelli relativi al personale. 3.   Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell’, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell’. Il direttore amministrativo ad interim decade una volta che il direttore amministrativo ha assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell’. 4.   Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell’, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.
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