Art. 18
Status del direttore amministrativo
In vigore dal 12 ott 2017
Status del direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo dell’EPPO ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno dell’EPPO. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, l’EPPO è rappresentata dal procuratore capo europeo.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per un periodo non superiore a quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto e nel regime applicabile, il direttore amministrativo può essere rimosso dall’EPPO su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Storico versioni
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