Art. 16
Nomina e rimozione dei procuratori europei
In vigore dal 12 ott 2017
Nomina e rimozione dei procuratori europei
1. Ciascuno Stato membro designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che:
a)
sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato;
b)
offrono tutte le garanzie di indipendenza; e
c)
possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
2. Il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’, paragrafo 3, seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione. Se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
4. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, adotta disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato.
5. La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico un procuratore europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave.
6. Se un procuratore europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2. Se svolge anche la funzione di sostituto del procuratore capo europeo, il procuratore europeo in questione è automaticamente rimosso anche da tale incarico.
7. Su designazione di ogni procuratore europeo, il collegio nomina uno dei procuratori europei delegati dello stesso Stato membro quale sostituto del procuratore europeo nel caso in cui non sia in grado di svolgere le sue funzioni o che abbia abbandonato il suo incarico in conformità dei paragrafi 5 e 6.
Se il collegio constata la necessità di una sostituzione, la persona nominata agisce come procuratore europeo ad interim, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo, per un periodo non superiore a tre mesi. Se necessario, il collegio può, su richiesta, prorogare tale periodo. I meccanismi e le modalità di sostituzione temporanea sono stabiliti e disciplinati dal regolamento interno dell’EPPO.
Storico versioni
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