Art. 17
Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati
In vigore dal 12 ott 2017
Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati
1. Su proposta del procuratore capo europeo, il collegio nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri. Il collegio può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. I procuratori europei delegati sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni.
2. Dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall’incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.
3. Il collegio rimuove dall’incarico un procuratore europeo delegato se riscontra che non risponde più alle condizioni di cui al paragrafo 2, non è in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave.
4. Se uno Stato membro decide la rimozione dall’incarico o l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall’incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione.
5. Se un procuratore europeo delegato si dimette, se il suo intervento non è più necessario per assolvere le funzioni dell’EPPO, oppure se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi altro motivo, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il procuratore capo europeo e, se del caso, designa un altro procuratore affinché sia nominato come nuovo procuratore europeo delegato in conformità del paragrafo 1.
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