Art. 15
Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo
In vigore dal 12 ott 2017
Nomina e rimozione dei sostituti del procuratore capo europeo
1. Il collegio nomina due procuratori europei a sostituti del procuratore capo europeo per un mandato rinnovabile di tre anni di durata non superiore a quella dei loro mandati di procuratore europeo. Il processo di selezione è disciplinato dal regolamento interno dell’EPPO. I sostituti del procuratore capo europeo mantengono lo status di procuratori europei.
2. Le norme e le condizioni per l’esercizio della funzione di sostituto del procuratore capo europeo sono stabilite nel regolamento interno dell’EPPO. Qualora un procuratore europeo non sia più in grado di esercitare le funzioni di sostituto del procuratore capo europeo, il collegio può decidere, in conformità del regolamento interno dell’EPPO, di rimuovere il sostituto del procuratore capo europeo da tale incarico.
3. Se un sostituto del procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico di sostituto del procuratore capo europeo per qualsiasi motivo, il posto è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatte salve le disposizioni dell’, rimane procuratore europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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