Art. 14

Nomina e rimozione del procuratore capo europeo

In vigore dal 12 ott 2017
Nomina e rimozione del procuratore capo europeo 1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. 2.   Il procuratore capo europeo è selezionato tra candidati che: a) sono membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri, oppure procuratori europei attivi; b) offrono tutte le garanzie di indipendenza; c) possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, o hanno svolto la funzione di procuratori europei, e d) possiedono una sufficiente esperienza manageriale e le qualifiche per il posto in questione. 3.   La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a seguito del quale un comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Il comitato di selezione è composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione. 4.   In caso di nomina di un procuratore europeo a procuratore capo europeo, il suo posto di procuratore europeo è ricoperto senza ritardo secondo la procedura di cui all’, paragrafi 1 e 2. 5.   La Corte di giustizia può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, rimuovere dall’incarico il procuratore capo europeo qualora riscontri che non è più in grado di esercitare le sue funzioni o che ha commesso una colpa grave. 6.   Se il procuratore capo europeo si dimette, se è rimosso dal suo incarico o se abbandona il suo incarico per qualsiasi motivo, il posto è immediatamente ricoperto secondo la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Nomina e rimozione del procuratore capo europeo (Art. 14 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo