Art. 12

Procuratori europei

In vigore dal 12 ott 2017
Procuratori europei 1.   Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell’, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati. Fatto salvo l’, paragrafo 7, il regolamento interno dell’EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un’indagine ai sensi dell’, paragrafo 4. 2.   Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l’assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L’, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo. 3.   I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO. 4.   Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente. 5.   I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l’esecuzione dei compiti dell’EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO, l’ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.
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Procuratori europei (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo