Art. 46

Accesso al sistema di gestione dei fascicoli

In vigore dal 12 ott 2017
Accesso al sistema di gestione dei fascicoli Il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all’indice. Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli , hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta. Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l’accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso decide se concedere tale accesso agli altri procuratori europei delegati conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l’accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati e successivamente decide conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale dell’EPPO, nella misura necessaria all’esercizio delle loro funzioni.
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Accesso al sistema di gestione dei fascicoli (Art. 46 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo