Art. 27
Diritto di avocazione
In vigore dal 12 ott 2017
Diritto di avocazione
1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all’, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali.
2. Durante i termini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall’adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l’effetto di precludere all’EPPO l’esercizio del suo diritto di avocazione.
Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l’efficacia dell’indagine e dell’azione penale.
3. Se l’EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all’, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un’indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell’, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l’EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Qualora l’EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all’EPPO e si astengono da ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso reato.
6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un’indagine in relazione a un reato rientrante nell’ambito di applicazione degli .
Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l’informazione di cui all’, paragrafo 2, valuti di non esercitare il diritto di avocazione, esso ne informa, attraverso il procuratore europeo del proprio Stato membro, la camera permanente competente affinché quest’ultima possa adottare una decisione in conformità dell’, paragrafo 4.
7. Qualora si sia astenuta dall’esercitare la sua competenza, l’EPPO ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti. In qualsiasi momento del procedimento, le autorità nazionali competenti informano l’EPPO di eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.
L’EPPO può esercitare il suo diritto di avocazione dopo aver ricevuto tali informazioni, a condizione che l’indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l’imputazione non sia stata presentata a un organo giurisdizionale. La decisione è adottata entro il termine di cui al paragrafo 1.
8. Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione penale a livello dell’Unione, esso emana, conformemente all’, paragrafo 2, direttive generali che consentano ai procuratori europei delegati di decidere, autonomamente e senza indebito ritardo, di non avocare il caso.
Le direttive precisano, con tutti i dettagli necessari, le circostanze in cui esse si applicano, stabilendo criteri chiari, tenendo specificamente conto della natura del reato, dell’urgenza della situazione e dell’impegno delle autorità nazionali competenti nell’adottare tutte le misure necessarie per una riparazione integrale del danno agli interessi finanziari dell’Unione.
9. Per garantire un’applicazione coerente delle direttive, i procuratori europei delegati informano la camera permanente competente di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 8 e ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all’applicazione delle direttive.
Storico versioni
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